Statuto Evolvere


Art. 20 – Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea dei Soci a norma
del codice civile e delle vigenti leggi.
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea (il
cosiddetto Regolamento) saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede
sociale oppure presenti sul sito web dell’Associazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbligati e vincolanti sia
per gli associati, sia per gli organi associativi fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del
Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 1 – Denominazione
È costituita un’Associazione cittadina denominata “EVOLVERE”.
Possono far parte dell’Associazione:
a) Tutti i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Istituzioni, enti ed associazioni italiane ed estere che intendono sostenere in modo specifico
l’Associazione e le sue iniziative.
L’Associazione è indipendente, a carattere nazionale e non ha finalità di lucro.


Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano (MI) alla via Sambuco numero 12.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.


Art. 3 – Finalità e scopi
L’Associazione si propone di intervenire nell’ambito sociale, per costituire legami comunitari e solidaristici.
L’Associazione si propone, inoltre, di sensibilizzare l’opinione pubblica su problemi sociali, urbanistici,
archeologici, culturali e architettonici che affliggono il territorio.
Si prefigge di propagandare la propria attività, di creare gruppi di studio, seminari, riunioni, assemblee,
mostre, manifestazioni, ecc.; di fare uso di mezzi di comunicazione di proprietà dell’Associazione o di terzi, di
operare nel campo della salvaguardia del patrimonio naturale, architettonico, archeologico, artistico, di
attuare, anche direttamente, iniziative culturali e turistiche, sociali e ricreative.
È altresì, scopo dell’Associazione, la promozione e lo sviluppo dello sport in generale.
Per rendere più efficace la propria azione, l’Associazione può deliberare l’adesione ad organizzazioni o
federazioni che abbiamo analoghe finalità.
Potrà compiere, senza limitazione alcuna, ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il conseguimento dello scopo sociale, creare club privati, birrerie,
pub, circoli musicali ed artistici col fine d’intrattenimento gastronomico e di ritrovo senza alcuno scopo di
lucro, se non quello di rientrare nelle spese di gestione.
L’Associazione si prefigge di promuovere ogni tipo di pubblicazione (riviste, periodici, monografie) anche sul
web a diffusione su tutto il territorio nazionale, comunitario ed estero.
L’Associazione infine si prefigge di promuovere iniziative di studio, ricerca, confronto, informazione e
comunicazione che abbiano l’obiettivo di animare l’ambito culturale e sociale della comunità cittadina e
territoriale in genere, a tal fine l’Associazione potrà dialogare con amministratori e rappresentanti di partiti
politici operanti sul territorio.


Art. 4 – Soci
Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il
loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate
all’attività dell’Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
E’ espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono
previste le seguenti categorie di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori tutti i firmatati dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell’Associazione, che sono disposti ad operare
attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
I Soci Sostenitori non partecipano alla vita sociale associativa e versano una quota differenziata, prevista di
volta in volta dal Consiglio Direttivo.


Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all’Associazione o, che per ragioni
connesse alle loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l’Associazione sia onorata di annoverare
fra i propri soci. I soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati
dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori. L’adesione
all’Associazione vincola all’osservanza del presente Statuto.
I soci cessano per dimissioni o per decadenza, su delibera del Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità
morale o politica.


Art. 5 – Quota Associativa
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale pari ad Euro 6,00 (euro 6 virgola zero centesimi)
stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della quota
sociale per due annualità, si decade dalla qualità di socio, con delibera del Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota associativa annuale inerente il tesseramento deve essere eseguito al momento
della consegna della tessera, il versamento della quota associativa annuale successiva al primo anno deve
essere eseguita entro il termine massimo corrispondente alla prima convocazione annuale dell’assemblea
dei soci.
Il tesseramento deve intendersi corrispondente all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
In caso di mancato o ritardato versamento della quota associativa annuale, l’associato perde la sua qualità di
socio.


Art. 6 – Patrimonio e proventi sociali
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai fondi raccolti tra i soci e dai beni mobili ed immobili acquistati
o ricevuti in dono. I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, donazioni ed elargizioni, dai
ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.


Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
L’Associazione, per l’organizzazione della gestione delle sue attività, può nominare un segretario
organizzativo, anche tra i non soci, con decisione del consiglio di amministrazione.
La durata delle cariche è di due anni con possibilità di rielezione.


Art. 8 – Assemblea generale
Sono di competenza dell’Assemblea generale:
a) l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della misura della quota
sociale;
c) l’elezione del Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione delle modifiche statuarie, su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci.
L’avviso di convocazione per l’Assemblea è spedito per lettera, o consegnata a mano, almeno cinque giorni
prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Le votazioni di regola sono palesi.
Le votazioni segrete in tutti i casi in cui si tratta di nomine o di questione riguardanti persone.
Le votazioni per le elezioni delle cariche avvengono in base alle modalità stabilite dal Regolamento.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il loro numero. Le decisioni sono valide se assunte col voto della maggioranza dei presenti.


Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (ivi incluse le quattro principali cariche dell’Associazione:
Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) eletti dall’Assemblea, restano in carica due anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti; in caso di dimissioni di uno o più componenti
del Consiglio Direttivo la carica sarà affidata al primo dei non eletti in graduatoria delle ultime elezioni che
concernono il Consiglio Direttivo.
La carica di Consigliere decade senza eccezione alcuna e senza necessità di consenso del Consiglio Direttivo
dopo 3 assenze consecutive o successivamente a 7 assenze totali nel corso dell’intero mandato
dell’interessato. Il presidente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti e convoca l’Assemblea dei soci
per il rinnovo degli organi dirigenti.
In caso di recessione di un membro del consiglio direttivo si dovrà provvedere alla surroga con il primo dei
candidati non eletti nel corso dell’assemblea nella quale è avvenuta la nomina, il nuovo eletto decadrà dalla
carica alla scadenza naturale del mandato di tutti gli altri consiglieri.
Qualora un membro del consiglio direttivo risulti assente per tre riunioni consecutive o sette totali nel suo
mandato dovrà intendersi automaticamente decaduto e sarà sostituito dal primo dei candidati non eletti fino
alla scadenza naturale del mandato


Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) Elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
b) Attua le decisioni assunte dall’Assemblea generale;
c) Delibera su tutte le questioni organizzative ed amministrative, sui tempi e le modalità di svolgimento
dell’attività;
d) Decide sull’ammissione dei soci, di cui all’art. 9;
e) Nomina, anche tra i non soci, il Segretario Organizzativo.


Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti; ne presiede gli organi collegiali e dispone per
l’attuazione delle loro deliberazioni.
Non può contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è affidata al
primo dei non eletti dei candidati al ruolo di Presidente. Nel caso in cui il Presidente, svolti due mandati
(limite massimo consentito) voglia ricandidarsi per la stessa carica, dovrà ottenere l’unanimità dei consensi
del Consiglio Direttivo.


Art. 13 – Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario e il Tesoriere sono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Segretario sovrintende all’attività dell’Associazione, attuando le decisioni dei suoi organi. Il Segretario
verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il
Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci, sul rispetto
alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei
Soci, provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e
vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di
pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario,
in accordo e su delibera scritta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di delegare la direzione delle attività e la
responsabilità di una parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri Aggiunti, allo scopo di meglio organizzare
ed articolare le attività dell’Associazione.
Il Tesoriere cura l’amministrazione, la tenuta dei libri contabili, predispone i bilanci da presentare al Consiglio
Direttivo, è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’Associazione. Il Tesoriere è tenuto
ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in
qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da
tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il
rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato
dall’assemblea ordinaria.
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 14 – Segretario Organizzativo
Il Segretario Organizzativo sovrintende all’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni correlate
all’attività dell’Associazione. Il Segretari Organizzativo può richiedere al Consiglio Direttivo di essere
coadiuvato nelle attività da uno o più Soci.


Art. 15 – Dipartimenti dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo costituisce in seno all’Associazione Dipartimenti di lavoro, nominandone i componenti
tra gli Associati.


Art. 16 – Membri di diritto
Sono membri di diritto dell’Associazione e partecipano agli organi collegiali i Presidenti e i Segretari
dell’Associazione al termine del loro mandato solo per il mandato successivo all’ultimo svolto.


Art. 17 – Revisione dello Statuto
Lo Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea generale secondo le norme previste dall’art. 9.


Art. 18 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento può essere deliberato da un’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, per qualunque
causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.